A proposito delle competenze richieste ai docenti di Storia
Il DPR 14.2.2016, n. 19, apparso in supplemento alla G.U. del 22 febbraio, ridefinisce le classi di concorso per gli insegnanti della scuola media inferiore e superiore, in funzione del bando di concorso riservato ai già abilitati, previsto dalla cosiddetta Buona scuola (L. 107/2015) e pubblicato infatti il 26 febbraio. Questo nuovo assetto è destinato non solo a consentire l’attesa operazione che consentirà di assegnare ben 63.712 cattedre tramite concorso e non con la solita sanatoria, ma a segnare anche la direzione nella quale dovranno muoversi i singoli studenti e gli stessi corsi di laurea. Infatti, vengono precisamente indicate le classi di laurea necessarie per conseguire l’abilitazione e per accedere ai concorsi, nonché i crediti formativi obbligatori da conseguire durante il corso di studi. In altre parole, da questo decreto discenderanno anche gli esami che sarà necessario aver superato all’università per poter andare a insegnare. L’ampliamento delle tipologie di laurea per l’accesso alle singole classi, soprattutto nel settore tecnico/scientifico, la presenza di palesi incongruenze e di qualche svista sono stati già motivo di contestazioni e di dibattiti, sui quali però non entreremo nel merito. A noi interessa piuttosto cosa NON è successo con la Storia, quello che NON è per nulla cambiato rispetto ai requisiti richiesti in precedenza (DM 22 del 9.2.2005 della ministra Moratti). Le associazioni degli storici avevano infatti chiesto unanimemente al CUN e al Ministero di garantire, per le classi di concorso che prevedono l’insegnamento della Storia, il possesso di un curriculum universitario completo. Ci sembrava cioè sensato che a un insegnante che può impartire lezioni dalla storia antica alla contemporanea, come nella classe A-12, venisse richiesto almeno UN esame da 6 crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare (Storia greca, romana, medievale, moderna, contemporanea). Così non era finora; così NON sarà in futuro. Senza per il momento entrare in tecnicismi, si può dire che al liceo classico si continuerà a insegnare il Novecento senza aver mai dato all’università un esame di storia contemporanea, oppure in un istituto tecnico insegnare nel biennio storia antica senza aver mai visto all’università un docente di storia romana, se non passando in corridoio. Le tabelle ministeriali consentono, inoltre, di ottemperare ai requisiti richiesti in modo ‘creativo’. Ad esempio, sempre per la classe A-12, avendo acquisito 12 crediti (2 esami) di Storia romana e 12 crediti di Storia medievale, si può tranquillamente insegnare tutto lo scibile storico. Se teniamo conto che la stragrande maggioranza degli insegnanti di storia nella scuola proviene dai corsi di laurea in Filologia e in Filosofia, si può facilmente capire come molto spesso i requisiti minimi richiesti in termini di CFU di Storia resteranno strettamente e rigorosamente minimi! Dopo, nei percorsi di abilitazione (futuro anno di formazione o TFA), agli stessi aspiranti docenti si dovranno continuare a proporre i fondamenti, la metodologia e la didattica della disciplina, quando della stessa non si conoscono neppure i rudimenti. Alla faccia della competenza e del rinnovamento del corpo docente.