L’inquinamento nei suoi rapporti con le bonifiche e il danno ambientale all’attenzione dell’Adunanza plenaria
di Alberto Pierobon – Consulente ambientale e dei servizi pubblici locali
La vicenda in esame è istruttiva di come l’inquinamento sia lo specchio del cambiamento di altri concetti (danno, bonifica, ambiente) nella mediazione del legislatore del tempo. Il rapporto tra la tutela dell’ambiente e lo sviluppo economico/sociale compone infatti una nuova geografia dei diritti e della loro azionabilità.
Partiamo da una icastica storiella: un vecchio sceicco beduino scrisse il testamento e divise la sua fortuna, una gran quantità di cammelli, tra i suoi tre figli. Achmed, il più grande, avrebbe ereditato la metà del patrimonio, Alì, il secondo, un quarto, Benjamin, il più giovane, un sesto. Quando il padre morì, sfortunatamente, restarono soltanto undici cammelli. Achmed, naturalmente,ne pretendeva sei, ma fu contestato dagli altri due fratelli. Infine, non avendo trovato un accordo, essi si rivolsero al khadi. Egli decise: “Io offro uno dei miei cammelli. Restituitelo a me, secondo la volontà di Allah, quanto prima possibile”. Adesso, con dodici cammelli la divisione era possibile e semplice. Achmed ebbe la sua metà, sei cammelli, Alì un quarto, tre cammelli e Benjamin un sesto, due cammelli. Ora il dodicesimo cammello poteva ritornare al khadi.
Questo dodicesimo cammello non è altro che un espediente esterno al diritto che porta il conflitto ad una soluzione che il diritto nel suo sistema geometrico, chiuso, non avrebbe consentito.
Questa interessante sentenza, fuori dalla geometria del diritto, adegua la situazione di cui trattasi alle esigenze della comunità per la conservazione e tutela dell’ambiente, quantomeno oltrepassando i ragionamenti per sillogismi giuridici.
Infatti: il concetto giuridico di inquinamento antecedente al D.Lgs. n. 22/1997 non prevedeva l’innovativo istituto della bonifica (introdotto dall’art. 17 cit. D.Lgs.) il quale ultimo non si pone in continuità con l’art. 2043 c.c. (resp. civile per lo inquinamento come fatto illecito).
E, quindi, ove un soggetto societario abbia incorporato (operazione straordinaria di fusione) altri soggetti autori di quel risalente, ma perdurante, inquinamento, che si fa? Si può ordinare ai soggetti succeduti di provvedere, ora (come responsabili dello inquinamento), alla bonifica ex art. 244 del codice ambientale? Ma così non si viola il principio della irrettroattività normativa?