Dinamitardi dell’Ottocento nei mari della Sicilia occidentale
In ambito marinaro e nel settore della pesca in particolare, il confine tra frodi e legalità è sempre stato molto mutevole e non per difetto di norme legislative, regolamenti applicativi e circolari ministeriali, quanto per la natura stessa della materia trattata. Negli ultimi tre secoli, per i quali si rilevano più fonti archivistiche e studi specifici, i destinatari di prescrizioni su dove, come e quando pescare erano culturalmente avvezzi a considerare il mare come un bene totalmente disponibile, fonte inesauribile di sostentamento e di reddito, per cui l’idea stessa di restrizioni imposte dalle autorità periferiche o centrali, è stata spesso considerata come inaccettabile. Di contro, anche gli organi preposti alla vigilanza e all’applicazione di divieti, propendevano per una linea di permissivismo dettata dalla consapevolezza sia delle difficoltà a esercitare i controlli, sia delle motivazioni che inducevano i pescatori a violare le norme; la maggior parte di essi non possedeva nè imbarcazioni, nè reti. Tuttavia questo fragile equilibrio tra la legalità e il complesso delle infrazioni alla medesima, dalla seconda metà dell’Ottocento comincia a incrinarsi gravemente, segnando l’avvio di un capitolo inedito nella storia della pesca e conseguentemente nella storia sociale; si compie, cioè, un salto di qualità con il passaggio da un sistema di infrazioni individualmente concepite e gestite, quasi per sopravvivenza, ad uno di tipo associativo, organizzato e territorialmente coordinato secondo logiche più propriamente criminali.
«E’ proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorbidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. E’ pure vietata la raccolta degli animali così storditi od uccisi». Così recitava l’art. 5 della legge del 1877, cui fece seguito lo specifico articolo 8 del regolamento sulla pesca marittima del 1882: «E’ vietata, tanto la detenzione, quanto la vendita delle cartuccie di dinamite fabbricate per la pesca». In verità, rispetto alla variegata normativa sulla pesca applicata nei diversi stati preunitari, improntata generalmente a criteri di elevato rigore e severità (si prevedevano non solo pene pecuniarie e carcere, ma perfino la tortura)[1], la legge del 1877 appariva molto più mite, comminando una pena pecuniaria fino a un massimo di 200 lire a chiunque trasgredisse le disposizioni di cui agli articoli 3 (pesca e commercio del pesce novello) e 5 (pesca con la dinamite).
«Che dire della pesca con la dinamite? – si domandava lo scrittore e uomo di mare Pino Fortini – Se si volesse valutare il danno che questo metodo barbaro di pesca produce sarebbe impossibile! Per ogni pesce che si arriva a carpire sono infiniti quelli che tramortiti, sfuggono e vanno a morire lontano e quindi sono perduti; non solo, ma innumerevoli sono le uova e le larve che muoiono, come va distrutto il plancton per centinaia e centinaia di metri da non rendere per molto tempo possibile la vita a nessun pesce»[2].
L’abbondanza di reclami rinvenuti negli archivi della Questura e della Prefettura comprova quanto fossero esasperati i pescatori dei litorali palermitani i quali, però, non riuscivano a ottenere risultati concreti, perchè le attività di vigilanza e contrasto si rivelavano inefficaci. Quelli di Isola delle Femmine (piccolo comune vicino Palermo), nel 1891, presero l’iniziativa di inviare un’istanza al re per invocare un intervento risolutivo, indicando esplicitamente la provenienza dei dinamitardi dalla borgata marinara di Sferracavallo, «i quali avendo escogitato un nuovo metodo di pesca, cioè la dinamite, impoveriscono questi mari e di conseguenza affamano questo paese: […] Stanchi, sfiduciati quasi trecento pescatori sono emigrati in America, i pochi, i sottoscritti qui rimasti sono ridotti al verde, e la miseria batte alle porte delle loro povere case»[3]. A sua volta, il sindaco della piccola comunità marinara, Orazio Di Maggio, riferiva al prefetto quanto appreso sui pescatori-dinamitardi di Sferracavallo i quali, «sfidando la legge, troppo mite per essi, si sono riuniti in società, han costituito un fondo di cassa sociale e si ridono delle multe più gravi. Dessi prelevano dalla loro pesca giornaliera un tanto che depositano in mano del loro cassiere, e detto fondo serve a coprire le spese di una lite o della condanna nei rari casi in cui vengono colpiti di contravvenzione»[4].
Se inizialmente l’utilizzo delle cartucce di dinamite si registrava tra Isola delle Femmine, Mondello e il versante orientale della costa palermitana, successivamente furono interessati i mari da Carini e Terrasini fino a Castellammare del Golfo e San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Ovviamente il sistema criminale contava anche sulle complicità delle guardie daziarie e dei rigattieri che consentivano poi lo smercio in città del pescato illegale mescolato con quello fresco.
Sulla gravità del fenomeno anche il capitano di porto del Compartimento palermitano scriveva in termini inequivocabili al prefetto: «No nè solamente di pesca che si tratta; non solamente è urgente di provvedere alla tutela della riproduzione della specie, ma s’impone la considerazione dell’ordine pubblico. Dieci o dodici facinorosi, violenti, appartenenti alla cosi detta mafia (la sottolineatura è nel testo) s’impongono a molte centinaia di pescatori laboriosi ed onesti»[5]. E’ da sottolineare il fatto che prima ancora che il questore Ermanno Sangiorgi redigesse, tra il novembre 1898 e il febbraio 1900, i 31 rapporti sulla struttura e le gerarchie della mafia a Palermo e nelle borgate[6], il Capitano di porto era pervenuto autonomamente a indicare il nucleo criminale di Sferracavallo come organico all’organizzazione mafiosa della città. Secondo il questore urgeva adottare speciali misure di rigore contro i soggetti di Sferracavallo ben conosciuti, la cui prepotenza e pericolosità era nota: «essi sono tanto perversi che in alto mare, tempo addietro non ebbero ritegno di minacciare di far saltare in aria una barca con agenti di finanza, perchè compresero che questi li andavano inseguendo»[7]. La sequenza di minacce e intimidazioni anche nei confronti dei pescatori delle borgate vicine che avevano il coraggio e la determinazione di denunciarli, fornendone i nomi alle autorità, era davvero allarmante e sintomo di una potenzialità e protervia criminale non comuni. Il capitano di porto di Palermo non esitava a definire quella in essere una «violenza inaudita perchè accompagnata da truci propositi» a danno degli altri pescatori[8].
Emerge, dunque, dalla documentazione la capacità della forze di polizia a investigare, a ben rappresentare le caratteristiche del fenomeno e a individuare la rete di soggetti dediti a quell’attività illegale; di contro, però, appaiono inefficaci le contromisure e le azioni di contrasto. Se da parte del Consolato dei pescatori di Termini Imerese si attribuiva alla pesca a strascico la responsabilità principale dell’emigrazione dei più giovani verso l’Algeria e gli Stati Uniti, alla pesca con la dinamite si addebitava quella di aver fatto spopolare i paesi e le borgate di pescatori del versante occidentale della costa da Palermo verso Trapani.
Le attività del sodalizio criminale della borgata di Sferracavallo non erano equiparabili ai reati commessi da singoli pescatori dinamitardi e, in verità, di ciò erano consapevoli gli stessi funzionari delle forze dell’ordine. E’ altresì riduttivo ritenere che la responsabilità di quanto accadeva fosse da attribuire alla legge o al regolamento sulla pesca e le frequenti richieste di inasprimento delle norme erano la conferma dello stato di frustrazione e di impotenza manifestato dalla parte sana della borghesia e della classe dirigente della città. Era una sconfitta sul campo che contribuiva a consolidare il potere di gruppi criminali sulla società. Campieri e gabelloti si proponevano come garanti della sicurezza negli ex feudi, nei giardini della Conca d’oro o nelle ville di città, mentre nei quartieri del capoluogo e nelle borgate si andava strutturando un controllo capillare sulle attività economiche e sui mercati. A macchia d’olio, si dilatava l’area delle complicità e si tesseva la trama delle relazioni: dal sensale al procacciatore di affari e di lavoro, dal grossista al dettagliante, dalla guardia daziaria al funzionario comunale, dal finanziere al politico spregiudicato. Tutti gli spazi della mediazione e dell’intermediazione dovevano essere occupati e da tutto ciò non rimase estranea neanche l’economia della pesca.
* Per un approfondimento del tema mi permetto rinviare al mio Tra frodi e legalità: pesca a strascico e pesca con la dinamite nei Compartimenti marittimi di Palermo e di Trapani tra Ottocento e Novecento, in V. D’Arienzo e B. Di Salvia (a cura di), Pesci, barche, pescatori nell’area mediterranea dal medioevo all’età contemporanea, F. Angeli, Milano 2010, pp. 255-286
[1] A. Rabbeno, La legislazione sulla pesca in Italia, U.T.E., Torino 1883, p. 212.
[2] V. Fortini, La pesca, in Le conquiste dell’industria. Enciclopedia del lavoro umano, U.T.E., Torino 1928, vol. II, pp. 522-523.
[3] Archivio di Stato di Palermo, Prefettura Archivio generale, serie 1901-1913, busta 28, reclamo indirizzato al Re d’Italia firmato da 43 pescatori di Isola delle Femmine, 21 novembre 1891.
[4] Ibidem, lettera del sindaco di Isola delle Femmine al prefetto di Palermo, 11 gennaio 1890.
[5] Prefettura Gabinetto, serie 1861-1905, busta 188, lettera del capitano di porto del Compartimento di Palermo al prefetto, 2 febbraio 1897.
[6] S. Lupo, Storia della mafia dalle origini ai giorni nostri, Donzelli, Roma 1993, p. 80; U. Santino, Dalla mafia alle mafie. Scienze sociali e crimine organizzato, Soveria Mannelli, Rubbettino 2006, pp. 122-130.
[7] Ibidem, lettera del questore di Palermo al prefetto, 18 febbraio 1897.
[8] Ibidem, lettera del capitano di porto del Compartimento di Palermo al prefetto, 7 maggio 1897.