Magistratura e politica – parte seconda
Dell’importanza dell’imparzialità del giudice (sotto ogni punto di vista)
Fatte queste premesse non vi è dubbio che costituisce uso distorto della informazione di garanzia l’invio della stessa (come spesso avviene) nella fase iniziale delle indagini preliminari, senza che segua un atto cui debba assistere il difensore (ad esempio l’interrogatorio dell’indagato) o quando tale atto istruttorio avvenga a distanza di parecchio tempo dall’invio della informazione di garanzia che nel frattempo è stata ampiamente pubblicizzata attraverso i mass media.
Ed è proprio un siffatto uso deviante della informazione di garanzia che, introdotta a tutela dell’indagato, potrebbe finire con il trasformarsi, come, di fatto, è talvolta avvenuto, in un micidiale strumento di lotta politica. In questi casi la tecnica è ormai collaudata. In violazione del segreto istruttorio si fa pervenire la notizia dell’invio della informazione di garanzia (spesso prima ancora che l’abbia ricevuta il destinatario) agli organi di stampa che provvedono ad amplificarla trasformandola così in una vera e propria sentenza di condanna.
Che, come tale, viene recepita dalla opinione pubblica e ciò in spregio del principio di presunzione di innocenza secondo cui nessuno può essere considerato colpevole se non in presenza di una sentenza divenuta definitiva. Se poi “l’informato” è un uomo politico (sia esso un amministratore locale, un esponente del governo, o persona che ricopre una più alta carica istituzionale), che in conseguenza del battage giornalistico sarà inevitabilmente costretto a dimettersi, il risultato della di lui delegittimazione politica sarà stato raggiunto. A nulla poi rileverà il fatto che quell’uomo politico, dopo qualche tempo, sarà scagionato da ogni accusa. Ciò che conta sarà il risultato politico conseguito in favore di questa o di quell’area a favore della quale il magistrato inquirente potrebbe avere agito, magari in un momento particolarmente delicato.
Non vi è chi non veda come tutto ciò, ove si verifichi, costituisca una gravissima violazione non soltanto delle regole processuali ma anche del principio della separazione dei poteri sancito dal nostro ordinamento.
Di recente, poi, si è assistito a un’invasione delle prerogative del potere legislativo e ciò mediante l’esercizio di fatto del potere di iniziativa legislativa. Si pensi alle polemiche determinate, anni or sono, dalla formulazione – da parte dei magistrati del pool Mani pulite e da alcuni giuristi e avvocati – delle “Proposte in materia di prevenzione della corruzione e dell’illecito finanziamento”. Polemiche che hanno dato luogo a varie prese di posizione sia a favore sia critiche nei confronti dell’iniziativa dei giudici di Milano, considerata da alcuni perfettamente legittima e da altri in contrasto con la nostra Costituzione, potendosi ravvisare nella stessa un’invasione delle prerogative del potere legislativo.
Su una di tali prese di posizione vorrei particolarmente soffermarmi. E in particolare su quella di chi – pur ammettendo che possa esservi stata da parte dei magistrati una violazione dei confini posti dalla Costituzione alla autonomia del Parlamento – in una situazione quale quella attuale, sostanzialmente giustifica tale violazione, e anzi la auspica, dato che in tal modo le nuove regole potrebbero più rapidamente affermarsi. Una siffatta opinione, a mio avviso, non è condivisibile, dato che comporterebbe il rischio di gravi e pericolose deviazioni dai meccanismi e dai principi posti a tutela di un corretto rapporto tra le istituzioni.
Come è noto, nel nostro ordinamento il potere di iniziativa legislativa è attribuito a organi tassativamente individuati (Governo, singoli membri del Parlamento, Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro, corpo elettorale). In nessun caso è attribuibile al potere giudiziario (cui spetta soltanto l’applicazione della legge ai casi concreti) l’attività creativa delle leggi o l’iniziativa relativa alla formulazione o presentazione di disegni di legge. L’inosservanza di tali principi, sanciti dalla Costituzione, comporta il rischio concreto che al governo delle leggi si sostituisca quello dei giudici, che invece devono essere soggetti alla legge e soltanto a questa.
Nessun dubbio sul diritto, peraltro costituzionalmente sancito, di tutti i cittadini, e quindi anche dei magistrati, di manifestare il proprio pensiero, soprattutto su temi sui quali questi ultimi hanno particolare competenza. Certo è però che qualche legittima perplessità ha suscitato la forma e il modo con cui l’iniziativa dei giudici di Milano si manifestò: forma e modo che potrebbero indurre a ritenere che, di fatto, sia stato esercitato un vero e proprio potere di iniziativa legislativa con il conseguente sconfinamento dalla sfera dei poteri loro attribuiti dalla Costituzione.
Nessuno evidentemente mette in dubbio che il magistrato, al di fuori delle proprie funzioni e in quanto privato cittadino, possa, e necessariamente debba, essere portatore di determinate convinzioni e ideologie. Non fosse altro che per il fatto che con l’esercizio del diritto di voto contribuisce alla formazione degli organi elettivi dello Stato. Del pari indubitabile è però che, nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, lo stesso non soltanto deve essere imparziale e indipendente ma deve anche apparire tale. Il giudice che usi la giurisdizione – in particolare quella penale – strumentalmente, per favorire l’una o l’altra parte politica, l’una o l’altra classe, che faccia suo il progetto politico di una determinata parte o, peggio ancora, che svolga un’azione di appoggio a favore di una delle parti impegnate in uno scontro politico per la determinazione dell’indirizzo di governo, non svolge più un’attività giurisdizionale ma sostanzialmente politica. Usurpando quindi, in violazione del principio della separazione dei poteri, una funzione che non gli compete. In tali casi non soltanto non ci troviamo in presenza della giustizia ma, a mio avviso, nemmeno più in presenza di un giudice.
Quanto più il giudice starà lontano dalla politica tanto più sarà credibile, e minore sarà il rischio che il cittadino – che si trovi a essere giudicato da un magistrato di cui sia nota l’ideologia politica diversa dalla sua – sia indotto e ritenere che la decisione a lui contraria possa essere dettata non da ragioni di diritto ma di fede politica. Tutto ciò naturalmente non esclude che la magistratura possa e anzi debba, attraverso i propri organi rappresentativi, svolgere anche attività politica, intesa, questa, nel senso ampio e generale del termine. Così non vi è dubbio che svolge attività politica il Consiglio Superiore della Magistratura ogni qualvolta rappresenti agli altri organi dello Stato le esigenze dell’ordine giudiziario o fornisca il proprio parere in ordine ai progetti di legge delle Camere. Così come attività politica svolgono le associazioni di categoria dei magistrati ogni qualvolta la loro azione sia diretta a porre all’attenzione del potere legislativo o dell’esecutivo problemi attinenti alla amministrazione della giustizia.
Nelle ipotesi suddette ci si trova in presenza di una “attività politica” perfettamente legittima, e anzi auspicabile nell’interesse del buon funzionamento della giustizia. Purché la stessa non trasmodi in arbitrari interventi nei contrasti e nelle lotte tra diverse formazioni politiche o in attività di sostegno a questa o a quella parte politica: dato che, in tal caso, ci si troverebbe ancora una volta in presenza di uno sconfinamento e di una palese violazione del principio della separazione dei poteri.
D’altra parte va ricordato che lo statuto della Associazione nazionale magistrati, dopo avere elencato gli scopi sociali, afferma che l’associazione non ha carattere politico. Espressione alla quale non può attribuirsi altro significato se non quello che l’Associazione non deve intervenire nelle contese e nelle lotte fra le classi e i partiti o agire a favore di questa o a quell’ideologia politica. Pur non condividendo l’affermazione di coloro che ritengono l’imparzialità del giudice un’utopia e un obiettivo irraggiungibile, certamente deve riconoscersi che essendo il giudice un uomo, con tutti i limiti che derivano dalla sua stessa natura, l’imparzialità è difficile da raggiungere. Ciò non toglie però che l’imparzialità deve essere, in ogni caso, il fine cui tendere; fine il cui conseguimento sarà tanto più difficile quanto più il giudice si lascerà sopraffare dalla passione politica o, sposando l’ideologia di una determinata parte politica, a questa finisca con l’ispirare la sua attività giurisdizionale.
La stessa Costituzione d’altronde riconosce sostanzialmente l’esigenza che il magistrato si ponga in posizione di imparzialità e di equidistanza rispetto alle lotte politiche quando fa divieto ai magistrati di iscriversi ai partiti politici. Se un magistrato ritiene che determinate leggi approvate dal Parlamento si pongono in contrasto con la propria coscienza, con l’etica o con la giustizia non potrebbe certo disapplicare le leggi o, con mezzi diversi da quelli previsti dall’ordinamento (magari contestando attraverso la televisione o la stampa una determinata legge) fare pressioni sul legislatore perché la abroghi o la modifichi. Quel magistrato ha soltanto una via: dimettersi dall’ordine giudiziario e intraprendere la propria battaglia da un altro fronte, quello politico, cui potrà accedere attraverso il consenso elettorale. Mai potrebbe utilizzare il potere giurisdizionale per fini diversi da quelli previsti dalla Costituzione.
In definitiva l’apoliticità del magistrato non va certamente intesa come isolamento dal contesto sociale in cui vive e opera, bensì come osservanza da parte dello stesso dei principi di imparzialità, autonomia e indipendenza che postulano il più rigoroso divieto, nell’esercizio della giurisdizione, di ogni partecipazione, sia essa palese o occulta, a qualsivoglia lotta politica tra parti avverse per la conquista del potere.
Oggi si legge sempre più di frequente di giudici che hanno messo sotto accusa l’intero regime, che hanno attuato la cosiddetta “rivoluzione italiana” e ancora di giudici che agiscono forti del consenso popolare. Io credo che i giudici non debbano né abbattere vecchi regimi né operare per sostituire a questi nuovi regimi, né tanto meno fare, attraverso lo strumento della giurisdizione “rivoluzioni”. E credo anche che, nell’esercizio della loro delicata attività, non debbano sentirsi rassicurati o condizionati dal consenso o dal dissenso popolare (peraltro notoriamente fluttuante e imprevedibile). Non è questa la loro funzione, non sono questi i fini per cui il potere giurisdizionale è stato loro conferito le rivoluzioni o i mutamenti dell’assetto politico possono essere attuati soltanto dal corpo elettorale attraverso l’esercizio del diritto di voto.
È tuttavia innegabile che, di fatto, si è verificata e si sta verificando in Italia una vera e propria rivoluzione per via giudiziaria che ha avuto come risultato quello di un risanamento anche sociale ed economico del Paese. Così come è innegabile che in nome di questa rivoluzione vi è stata e vi è una costante violazione delle regole formali del diritto. Si pensi all’uso distorto della custodia cautelare in carcere o all’avviso di garanzia usato come arma di lotta politica. Tutto ciò potrebbe anche trovare giustificazione in quanto legato a questo particolare momento storico. A condizione però che i giudici, nel rispetto dei principi di imparzialità e indipendenza, procedano a 360 gradi, senza guardare in faccia nessuno e senza creare zone di immunità in favore di determinate aree politiche. Ma purtroppo così non è stato.
Il giudice, secondo il dettato costituzionale, è soggetto soltanto alla legge e deve quindi porsi in una posizione di assoluta imparzialità riguardo alle contese politiche. In questa equidistanza, da cui discende la sua credibilità, sta in definitiva il limite ma anche la vera forza del giudice. Si tratta di un elementare principio di democrazia la cui violazione, come affermava il Montesquieu, porrebbe in pericolo la stessa libertà dei cittadini. È questa una considerazione su cui tutti dovrebbero seriamente meditare.
Leggi anche la prima parte dell’articolo