Quando nel Bel Paese lo stupratore sposava la sua vittima
Soltanto con la legge 442 del 1981 in Italia furono aboliti il matrimonio riparatore e il delitto d’onore
C’era una volta un Paese in cui una donna, nonostante avesse subito violenza carnale o fosse stata rapita per questo fine, aveva la possibilità di ripristinare questo stato di impurità grazie alla benevolenza del suo autore che l’avrebbe presa in moglie.
Ecco in sintesi il cosiddetto matrimonio riparatore. E quella appena descritta era l’Italia di non più di trentanove anni fa. Un Paese cioè che, applicando quanto previsto dal codice penale, lasciava il destino delle donne, già oltraggiate, nelle mani di una società impregnata di un maschilismo celato dal finto rispetto dell’onore e da una presunta dignità violata.
Ecco cosa prevedeva la legge italiana all’epoca dei fatti. L’articolo 544 del codice penale Rocco del 1930 – rubricato “causa speciale di estinzione del reato” – recitava testualmente:
“per i delitti preveduti dal capo primo e dall’art. 530, il matrimonio, che l’autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”.
Il capo primo cui si riferiva la norma era quello “dei delitti contro la sfera sessuale” e quindi, per esemplificare: la violenza carnale, il ratto a fine di matrimonio, il ratto a fine di libidine. All’epoca questi reati erano inseriti all’interno del titolo rubricato “dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume”. Sì, perché quello dei delitti attinenti la sfera sessuale era un affare di società e un dolore di pochi, quello delle vittime lasciate sole.
Per moralità pubblica si intende la coscienza etica di un popolo, quella con cui esso percepisce e distingue il bene dal male e, in attinenza ai reati in questione, equivarrebbe alla moralità sessuale. Per buon costume invece si intende il modo di vivere aderente alle regole sociali in tema di morale, decenza ed etichetta (1).
La combinazione tra queste disposizioni creava la matrice perfetta per estorcere il consenso ad una donna pur di averla in moglie. Il meccanismo prevedeva il rapimento della ragazza e il congiungimento carnale con lei (un abuso quindi, tale da renderla impura agli occhi della società) . Infine, per rimediare a questo inaccettabile disonore sociale della ragazza, era concesso all’agente, l’estinzione dei reati commessi se avesse contratto matrimonio con la stessa vittima. Ecco il matrimonio riparatore.
Si aspetterà il 1981 per vedere approvata una legge – la n. 442 – che sancisce l’abrogazione del matrimonio riparatore e del delitto d’onore, ma fino a quel momento, diverse erano state le storie che dalle aule dei tribunali erano rimbalzate agli onori della cronaca, come quella di Franca Viola (leggi anche “E Franca Viola disse no. Storia di una donna che cambiò l’Italia“).
I commenti tratti dall’archivio della Stampa dimostravano il clima di quiescenza all’epoca dei fatti: «il ratto in Sicilia è l’unico sistema perché due fidanzati possano coronare il loro sogno d’amore» dichiarava l’avvocato di Filippo Melodia, autore del rapimento di Franca e convinto sostenitore del matrimonio con la stessa per evitare il carcere.
Melodia venne condannato per i reati ascritti, grazie al coraggio di Franca che, rompendo le catene della paura in una società che l’additava come impura, proseguì sul suo cammino, tracciando le orme che poi altre donne come lei solcarono, verso l’affermazione della propria autodeterminazione.
L’art 544 del codice penale è stato abrogato soltanto tredici anni dopo quella storica condanna.
Ma è bene ricordare come l’Italia si sia macchiata della colpa di trasformare in legge altri retaggi culturali, come quello del delitto d’onore. La norma recitava al primo comma: “chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni”.
Una norma frutto di una cultura machista in cui l’uomo che non difende il suo onore viene emarginato dalla comunità e marchiato come indegno.
La Corte Costituzionale aveva già sancito nel 1968 l’incostituzionalità della disposizione di cui al 559 del codice penale, che prevedeva la punizione del solo adulterio della moglie e non anche del marito e del concubinato del marito. Nonostante però i tentativi di disegni di legge, le proposte non avevano sortito gli effetti sperati sia per problemi di insufficiente durata delle legislature, sia per una certa posizione di “non gradimento” da parte dell’opinione pubblica.
L’Italia del dopoguerra non è stata soltanto quella del boom economico, della scoperta dei lidi al mare e dei Beatles. Dietro le stecche di vereconde persiane – per usare le parole di Marcello Mastroianni in una scena di “Divorzio all’italiana”- si nascondevano le paure degli italiani intrise di pregiudizi e di finte maldicenze sui comportamenti altrui da tenere in pubblico.
Ci sono voluti i documentari di Pier Paolo Pasolini che – con il suo chiodo fisso di conoscere le opinioni della gente sulla sessualità, l’onore e il buon costume – ha mostrato un’Italia in stridente contraddizione con i diritti che a poco a poco conquistava in quegli stessi anni, come la legge sul divorzio.
In chiave ironica ma con tragico realismo, il cinema tra gli anni sessanta e settanta ha proiettato nelle sale film che hanno segnato la storia cinematografica del Bel Paese: da “Divorzio all’italiana” di Pietro Germi, con Marcello Mastroianni, a “La moglie più bella” del 1970, di Damiano Damiani, a “Sedotta e abbandonata” pure di Germi (1964) e ancora “La ragazza con la pistola”, diretto da Mario Monicelli.
Si aspetterà il 1996 perché i delitti contro la sfera sessuale possano trovare una più umana collocazione nella parte del codice penale riservata ai delitti contro la persona per porre l’accento al bene giuridico della libertà individuale, riconoscendo autonoma dignità alla capacità di autodeterminazione dei propri comportamenti. Si parla finalmente di libertà sessuale.
Note
1) Roberto Garofoli, Compendio di Diritto Penale, Parte Speciale, VI edizione 2018-2019